caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minima di ciascun produttore degli Stati delle due Parti non potra' essere inferiore al 10 per cento e la quota massima non potra' eccedere il 70 per cento del costo totale della produzione del film. Le condizioni per l'approvazione dei progetti di coproduzione multilaterale dovranno essere esaminate caso per caso.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;257~protocollo-art8 · fonte su Normattiva