caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu' elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Testo vigente dal 29 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338~accordo-art8 · fonte su Normattiva