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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1937-XV, n. 1047, contenente norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, relativo alla gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i casi di malattie tropicali ed i rischi di guerra per la mano d'opera impiegata nell'Africa Orientale Italiana, con l'aggiunta del seguente articolo:

[9]« Art. 5. - L'art. 12 del R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1498, e' sostituito dal seguente:

[10]« Le spese che l'Amministrazione dell'Africa italiana deve sostenere per l'attuazione del presente decreto fanno carico, nell'esercizio 1936-37, alle assegnazioni straordinarie concesse ai bilanci dell'Eritrea e della Somalia per spese generali e varie connesse ad esigenze militari, e negli esercizi successivi al bilancio dell'Africa Orientale Italiana.

[11]« Per le altre Amministrazioni statali faranno carico agli stanziamenti del bilancio stabiliti a norma del R. decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633 ».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]Mussolini - Lantini - Di Revel

[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 2 marzo 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-12-30;2579~art1 · fonte del testo