Art. 3 (Convenzione)
Parti, qualora nel loro territorio gli istituti di insegnamento superiore costituiscano l'autorita' competente in materia, comunicheranno il testo della presente Convenzione alle Autorita' degli istituti in questione situati sul loro territorio e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza e ad applicare i principi enunciati all'articolo 2.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
