fine di sviluppare le relazioni fra entrambi i paesi nel settore dell'istruzione, le Parti:

  • a)incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi di persone, di istituzioni e di organizzazioni nel campo dell'istruzione in entrambi i paesi;
  • b)incoraggeranno e promuoveranno lo studio della propria lingua e letteratura, in particolare mediante corsi e conferenze organizzate dalle cattedre delle universita', da istituti d'insegnamento a livello superiore nonche' da istituti di insegnamento a livello regionale;
  • C)incoraggeranno e promuoveranno la reciproca conoscenza della rispettiva storia, geografia e cultura, presentandole accuratamente nei libri di testo;
  • d)incoraggeranno e promuovi-.ranno la cooperazione e gli scambi per quanto riguarda i metodi di insegnamento, gli strumenti e il materiale di insegnamento e i programmi, in particolare tramite gli scambi di esperti;
  • e)incoraggeranno l'istituzione di corsi, cattedre e lettorati presso universita', istituti di istruzione superiore nonche' istituzioni scolastiche locali.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28~accordo-art3 · fonte su Normattiva