Art. 9 (Convenzione)
1. Ogni Parte puo', in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Tale denuncia diverra' effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
