Art. 8 (Convenzione)
1. Ogni Stato puo', all'atto della firma oppure all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo' in ogni altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'attuazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione effettuata in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
