Art. 10 (Convenzione)
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' gli Stati membri del Consiglio, le altre Parti alla Convenzione Europea Culturale, ogni Stato che ha aderito e la Comunita' Economica Europea, qualora abbia aderito alla presente Convenzione, riguardo a: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con gli articoli 6 e 7; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa con la presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea e ad ogni Stato o alla Comunita' economica europea, invitati ad aderire alla presente Convenzione. (seguono firme) Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed in lingua inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Strasbourg, il 10 dicembre 1990 Il Direttore degli Affari Legali del Consiglio d'Europa
Testo vigente dal 31 luglio 1993
