[1]- Promozione e protezione degli investimenti

[2]1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. 2. Ciascuna Parte Contraente promuovera' sul proprio territorio gli investimenti dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti in conformita' con le proprie leggi e regolamenti. 3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' da societa' e imprese in cui tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul proprio territorio favorevoli condizioni economiche e giuridiche al fine di assicurare l'effettiva attuazione del presente Accordo in conformita' con le sue leggi e regolamenti applicabili, nonche' di garantire agli investitori la continuita' di trattamento giuridico.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;258~accordo-art2 · fonte su Normattiva