1. - Il concedente puo' accordare garanzie sul bene o cedere in tutto o in parte i suoi diritti sullo stesso o quelli che gli derivano dal contratto di leasing. Una tale cessione non lo libera da alcuno degli obblighi che gli derivano dal contratto di leasing, non altera la natura di tale contratto e non modifica il regime giuridico quale risulta dalla presente Convenzione. 2. - L'utilizzatore puo' cedere il diritto all'uso del bene o qualsiasi altro diritto che derivi dal contratto di leasing a condizione che il concedente abbia acconsentito a tale cessione e sotto riserva dei diritti dei terzi.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art14 · fonte su Normattiva