casi di una o piu' operazioni di sub-leasing concernenti lo stesso bene, la presente Convenzione si applica a ciascuna operazione che sia un'operazione di leasing finanziario e che sia comunque soggetta alla presente Convenzione, come se il soggetto dal quale il primo concedente (cosi' come definito nel paragrafo 1 dell'articolo precedente) ha acquistato il bene fosse il fornitore, e come se il contratto, in base al quale il bene e' stato acquistato, fosse un contratto di fornitura.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art2 · fonte su Normattiva