1. - La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Stato contraente in ogni momento a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa in quello Stato. 2. - La denuncia si effettua mediante deposito di un formale strumento presso il depositario. 3. - La denuncia produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo al sesto mese a decorrere dalla data del deposito dello strumento di denuncia presso il depositario. Allorche' nella denuncia sia previsto un periodo piu' lungo per la produzione dei suoi effetti questa produrra' i suoi effetti alla scadenza di tale piu' lungo periodo a decorrere dal suo deposito presso il depositario.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art24 · fonte su Normattiva