presente Convenzione si applica alle operazioni di leasing finanziario quando il contratto di leasing e il contratto di fornitura sono ambedue conclusi dopo l'entrata in vigore della Convenzione o negli Stati contraenti a cui si riferisce l'alinea a) del paragrafo 1 dell'articolo 3, o nello Stato o negli Stati contraenti di cui all'alinea b) del paragrafo 1 di detto articolo.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;259~convenzione-art23 · fonte su Normattiva