Art. 23 (Convenzione)
presente Convenzione si applica alle operazioni di leasing finanziario quando il contratto di leasing e il contratto di fornitura sono ambedue conclusi dopo l'entrata in vigore della Convenzione o negli Stati contraenti a cui si riferisce l'alinea a) del paragrafo 1 dell'articolo 3, o nello Stato o negli Stati contraenti di cui all'alinea b) del paragrafo 1 di detto articolo.
Testo vigente dal 31 luglio 1993
