[1]1 Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento successivo alla data in cui entra in vigore per quella Parte.

[2]2 La denuncia sara' effettuata con il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

[3]3 Una denuncia avra' effetto dopo 12 mesi, ovvero dopo un periodo piu' lungo, eventualmente specificato nello strumento di denuncia, dal deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

[4]4 La denuncia della Convenzione sulla Responsabilita' del 1992 sara' interpretata come denuncia del Presente Protocollo. Tale denuncia avra' effetto della data in cui avra' effetto la denuncia del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sulla Responsabilita' del 1969, in conformita' con l'Articolo 16 di detto Protocollo.

[5]5 Si riterra' che gli Stati Contraenti del presente Protocollo che non hanno denunciato la Convenzione sul Fondo del 1971 e la Convenzione sulla Responsabilita' del 1969, come richiesta dall'Articolo 31, abbiano denunciato il presente Protocollo; la denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui a detto Articolo. A partire dalla data in cui avranno effetto le denunce di cui all'Articolo 31, si riterra' che le parti al presente Protocollo che depositano uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 abbiano denunciato il presente Protocollo, con effetto dalla data in cui tale strumento ha effetto.

[6]6 Fra le Parti al presente Protocollo, la denuncia di una di esse della Convenzione sul Fondo del 1971, in conformita' con il relativo Articolo 41, non sara' interpretata in alcun modo come denuncia della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo.

[7]7 Nonostante l'eventuale denuncia del presente Protocollo da parte di una Parte, in conformita' con il Presente Articolo, continueranno ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo relative agli obblighi a versare i contributi, di cui all'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, relative ad un incidente di cui all'Articolo 12, paragrafo 2(b), di quella Convenzione emendata, che si sia verificato prima che abbia effetto la denuncia.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art34 · fonte su Normattiva