Art. 13 (Convenzione)
[1]1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.
[2]2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.
Testo vigente dal 8 novembre 1999
