[1]tra gli Stati contraenti

[2]1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al comitato ristretto del consiglio di amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti. 2. Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al comitato ristretto, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. 3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della presente convenzione, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art101 · fonte su Normattiva