tra Stati contraenti

  • 1)Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio d'amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.
  • 2)Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante delle parti.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art173 · fonte su Normattiva