Art. 19 (Atto Costitutivo)
[1]delle controversie
[2]Ogni controversia che interessi due o piu' Membri circa la interpretazione o l'applicazione del presente Atto costitutivo, che non venga composta tramite negoziati tra le parti interessate o, se necessario, tramite i buoni uffici del Comitato dei Governatori, viene sottoposta, dietro richiesta delle parti in questione, dinanzi ad uno dei mezzi di soluzione di cui alla Carta delle Nazioni Unite entro tre mesi dalla data in cui il Comitato dei Governatori dichiara che la controversia non puo' essere composta tramite i buoni uffici del Comitato stesso.
Testo vigente dal 12 aprile 1986
