di informazioni
- 1)L'Ufficio europeo dei brevetti e, salva l'applicazione delle disposizioni legislative e amministrative di cui all'articolo 75, paragrafo 2, i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente il deposito delle domande di brevetto europeo e di brevetto nazionale e lo svolgersi delle procedure relative a dette domande ed ai brevetti concessi in base alle medesime.
- 2)Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e,
- a)i servizi centrali della proprieta' industriale di Stati che non fanno parte della presente convenzione;
- b)le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti;
- c)ogni altra organizzazione.
- 3)Le comunicazioni di informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere che le comunicazioni fatte conformemente al paragrafo 2, lettera c), non sono soggette a dette restrizioni, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni riservate sino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
