e trasmissione della richiesta
- 1)La richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti; in essa devono essere menzionati gli Stati contraenti nei quali si desidera dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale. Questa richiesta e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati che vi sono menzionati, allegando una copia del fascicolo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo.
- 2)Tuttavia, qualora sia stata significata al richiedente la comunicazione secondo la quale la domanda di brevetto e' considerata ritirata conformemente all'articolo 77, paragrafo 5, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprieta' industriale presso il quale detta domanda era stata depositata. Salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale, questo servizio trasmette la richiesta, allegandovi una copia della domanda di brevetto europeo, direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti menzionati dal richiedente nella richiesta stessa. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se questa trasmissione non e' effettuata entro il termine di venti mesi a decorrere dalla data di deposito o, se una priorita' e' stata rivendicata, dalla data di priorita'.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
