formali della trasformazione

  • 1)Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 136 non puo', per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari.
  • 2)Il servizio centrale della proprieta' industriale al quale la domanda e' trasmessa puo' esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:
  • a)paghi la tassa nazionale di deposito;
  • b)presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo, modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art137 · fonte su Normattiva