di nullita'
- 1)Salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente, con effetto sul territorio di questo Stato, soltanto se:
- a)l'oggetto del brevetto europeo non e' brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57;
- b)l'invenzione non e' esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla;
- c)l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata oppure, se il brevetto e' stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, l'oggetto de! brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata;
- d)la protezione conferita dal brevetto e' stata estesa;
- e)il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1.
- 2)Se i motivi di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, la nullita' e' pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione di detto brevetto. Se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione puo' essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
