ristretto del Consiglio d'amministrazione

  • 1)Il gruppo di Stati contraenti puo' istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attivita' degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' responsabile delle attivita' degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione.
  • 2)La composizione, le competenze e le attivita' del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo degli Stati contraenti.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art145 · fonte su Normattiva