ristretto del Consiglio d'amministrazione
- 1)Il gruppo di Stati contraenti puo' istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attivita' degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' responsabile delle attivita' degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione.
- 2)La composizione, le competenze e le attivita' del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
