[1]delle spese per compiti speciali
[2]Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 143 si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale pertinenti ai detti organi. Sono applicabili l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
