speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti
- 1)Il gruppo degli Stati contraenti puo' affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo.
- 2)Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
