'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale

  • 1)Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del Capitolo I del Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.
  • 2)Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.
  • 3)Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtu' dell'articolo 17, paragrafo 3 lettera a) del Trattato di Cooperazione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art154 · fonte su Normattiva