'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio designato

  • 1)Ai sensi dell'articolo 2-xiii) del Trattato di Cooperazione, l'Ufficio europeo dei brevetti e' l'Ufficio designato per gli Stati contraenti della presente convenzione, per i quali il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore, che sono designati nella domanda internazionale, se il richiedente indica all'Ufficio ricevente, in questa domanda, che egli intende ottenere un brevetto europeo per questi Stati. La presente disposizione e' parimenti applicabile quando il richiedente ha designato, nella domanda internazionale, uno Stato contraente la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.
  • 2)Quando l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio designato, le divisioni di esame sono competenti a prendere le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art153 · fonte su Normattiva