'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
- 1)Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del capitolo II Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale questo capitolo e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.
- 2)Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.
- 3)Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtu' dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Cooperazione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
