[1]'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio eletto

[2]L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2-xiv) del Trattato di Cooperazione, se il richiedente ha eletto uno degli Stati di cui all'articolo 153, paragrafo 1, o all'articolo 149, paragrafo 2, per il quale il Capitolo II del Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore. Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, la presente disposizione e' applicabile anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non contraente o per il quale il Capitolo II non sia ancora entrato in vigore oppure abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato, nella misura in cui detto richiedente fa parte delle persone alle quali l'Assemblea dell'Unione di cooperazione internazionale in materia di brevetti ha permetto, mediante decisione presa conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) di detto trattato, di presentare una domanda di esame preliminare internazionale.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art156 · fonte su Normattiva