1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento. 2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato e' rinnovabile.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
