internazionale
- 1)Ogni domanda internazionale forma oggetto di una ricerca internazionale.
- 2)Scopo della ricerca internazionale e' di scoprire lo stato della tecnica pertinente.
- 3)La ricerca internazionale viene eseguita sulla base delle rivendicazioni, tenuto debito conto della descrizione e dei disegni (se vi siano).
- 4)L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale prevista nell'articolo 16 si sforza di scoprire lo stato della tecnica pertinente nella misura massima consentitale dai suoi mezzi e deve, in ogni caso, consultare la documentazione specifica nel regolamento d'esecuzione. 5-a) Il titolare di una domanda nazionale depositata presso l'ufficio nazionale di uno Stato contraente o presso l'ufficio che agisce per tale Stato puo', qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta e nelle condizioni previste da questa legislazione, domandare che una ricerca simile a una ricerca internazionale ("ricerca di tipo internazionale") sia eseguita per questa domanda.
- b)L'ufficio nazionale di uno Stato contraente o l'ufficio che agisce per tale Stato puo', qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta, assoggettare a una ricerca di tipo internazionale ogni domanda nazionale depositata presso di esso.
- c)La ricerca di tipo internazionale e' eseguita dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, prevista dall'articolo 16, che sarebbe competente per una ricerca internazionale se la domanda nazionale fosse una domanda internazionale depositata presso l'ufficio indicato nei commi a) e b). Se la domanda nazionale e' redatta in una lingua nella quale l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima di non poter trattare la domanda, la ricerca di tipo internazionale e' eseguita fondandosi su una traduzione approntata dal depositante in una delle lingue prescritte per le domande internazionali che detta amministrazione si e' impegnata ad accettare per le domande internazionali. La domanda nazionale e la traduzione, qualora sia richiesta, devono essere presentate nella forma prescritta per le domande internazionali.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
