di agenti durante il periodo transitorio

  • 1)Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione puo' stabilire principi generali per l'assunzione del personale.
  • 2)Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, puo' nominare membri della Commissione ampliata delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorita' giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorita' giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art160 · fonte su Normattiva