di agenti durante il periodo transitorio
- 1)Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione puo' stabilire principi generali per l'assunzione del personale.
- 2)Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, puo' nominare membri della Commissione ampliata delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorita' giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorita' giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
