d'amministrazione durante il periodo transitorio

  • 1)Gli Stati di cui all'articolo 169, paragrafo 1, nominano i loro rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione; su convocazione del governo della Repubblica federale di Germania, il Consiglio si riunisce al piu' tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, in particolare per nominare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
  • 2)Il mandato del primo Presidente del Consiglio d'amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura quattro anni.
  • 3)Il mandato di un membro eletto del primo Ufficio direttivo del Consiglio d'amministrazione istituito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura cinque anni e quello di un secondo membro eletto dura quattro anni.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art159 · fonte su Normattiva