[1]disposizioni transitorie
[2]1. Si applicano l'articolo 159, l'articolo 160, paragrafo 2, e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue:
- a)la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' convocata dal segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee;
- b)per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. L'articolo 64, paragrafo 2, si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).
Testo vigente dal 7 giugno 1978
