[1]disposizioni transitorie

[2]1. Si applicano l'articolo 159, l'articolo 160, paragrafo 2, e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue:

  • a)la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' convocata dal segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee;
  • b)per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione. 2. L'articolo 64, paragrafo 2, si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Testo vigente dal 7 giugno 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art91 · fonte su Normattiva