[1]del cambiamento di proprieta'
[2]1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprieta' del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'articolo 27, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale
- a)il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, o se
- b)il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, egli puo' proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli. 3. Il paragrafo 2 non e' applicabile nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza sia stato in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
