[1]complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione

[2]1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali nello Stato contraente in cui ha sede l'autorita' giudiziaria adita, sempreche' le norme del diritto privato internazionale di detto Stato non rinviino al diritto nazionale di un altro Stato contraente. 2. Le norme di procedura applicabili sono stabilite dall'articolo 74. 3. 1 paragrafi 1 e 2 sono applicabili a una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art36 · fonte su Normattiva