[1]circa le azioni per contraffazione
[2]1. In deroga all'articolo 76, ogni Stato contraente la cui legislazione nazionale preveda la possibilita', in un'azione per contraffazione, di decidere anche sulla validita' del brevetto nazionale, puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale le sue autorita' giudiziarie investite di una azione per contraffazione di un brevetto comunitario possono, col consenso delle parti, pronunciarsi sugli effetti del brevetto comunitario nel territorio dello Stato in cui l'autorita' giudiziaria ha sede. Tuttavia
- a)l'autorita' giudiziaria deve uniformarsi, ove i fatti siano gli stessi, ad una precedente decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti circa la validita' del brevetto comunitario;
- b)l'autorita' giudiziaria puo' basarsi soltanto sulle cause di nullita' previste dall'articolo 57 ed e' tenuta ad applicare le altre disposizioni della presente convenzione. 2. Nel territorio di uno Stato contraente che abbia fatto la riserva di cui al paragrafo 1, il brevetto comunitario non ha effetto nella misura in cui un'autorita' giudiziaria di detto Stato abbia deciso che tale brevetto e' privo di effetti. 3. Per l'accertamento degli effetti prodotti dal brevetto comunitario in uno Stato contraente che abbia fatto le riserve di cui al paragrafo 1 si segue la procedura che si seguirebbe se il brevetto comunitario fosse un brevetto nazionale. 4. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare, al massimo di cinque anni, questo periodo per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b). 5. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverranno applicabili accordi particolari sui litigi relativi ai brevetti comunitari. 6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 7. In caso d'applicazione del presente articolo, l'autorita' giudiziaria ha competenza soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio dello Stato contraente in cui ha sede. Gli articoli 21, 22 e 23 della convenzione di esecuzione non si applicano.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
