[1]delle autorita' giudiziarie nazionali nelle azioni riguardanti i brevetti comunitari

[2]1. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario vengono proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se il convenuto non ha ne' domicilio ne' una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte, in deroga all'articolo 4 della convenzione di esecuzione, dinanzi alle autorita' giudiziarie dello Stato contraente in cui l'attore ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se ne' il convenuto ne' l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania. L'autorita' giudiziaria adita e' competente per gli atti di contraffazione compiuti in qualsiasi Stato contraente. 2. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario possono anche essere proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie di uno Stato contraente in cui sia stato compiuto un atto di contraffazione. L'autorita' giudiziaria adita e' competente soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio di detto Stato contraente. 3. Alle azioni per contraffazione del brevetto comunitario non si applica l'articolo 5, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione. 4. Indipendentemente dal domicilio,

  • a)nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari hanno esclusiva competenza le autorita' giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale e' applicabile alla licenza;
  • b)nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti hanno esclusiva competenza le autorita' giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto e' definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione e' valido soltanto nella misura in cui e' consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro, 5. Ai fini del presente articolo, il domicilio delle parti viene determinato a norma degli articoli 52 e 53 della convenzione di esecuzione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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