[1]della domanda

[2]1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato. 2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli. 3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia confermato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda e' considerata ritirata.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art53 · fonte su Normattiva