1. Nella procedura di annullamento, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, a meno che la divisione di annullamento o la commissione di annullamento decida, conformemente al regolamento di esecuzione e secondo equita', una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese puo' essere presa anche quando la domanda di annullamento e' ritirata o quando il brevetto comunitario e' estinto o decaduto. 2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione. 3. E' applicabile l'articolo 104, paragrafo 3, della conversione sul brevetto europeo.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
