[1]di nullita' o mantenimento in vigore del brevetto comunitario
[2]1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 57 si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullita' del brevetto. 2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento. 3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, cosi' modificato, a condizione che:
- a)sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto,
- b)la traduzione delle rivendicazioni modificate, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura,
- c)venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 4. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, il brevetto e' dichiarato nullo, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
