[1]delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati
[2]1. Ove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato. 2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si segue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo o senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
