[1]di utilita' e certificati di utilita' nazionali

[2]1. Gli articoli 37, 80 e 81 si applicano ai modelli di utilita', ai certificati di utilita' e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione. 2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi di un brevetto finche' esista un modello di utilita' con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data anteriore di priorita', in tale Stato ha valore la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, per il brevetto comunitario.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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