[1]basato su una precedente utilizzazione e diritto di possesso personale

[2]1. Chiunque, qualora per un'invenzione fosse stato rilasciato un brevetto nazionale, avrebbe acquisito in uno degli Stati contraenti un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale sulla stessa, fruisce in tale Stato del medesimo diritto nei riguardi del brevetto comunitario che abbia come oggetto la medesima invenzione. 2. I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nei territorio dello Stato contraente interessato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in detto Stato dalla persona che fruisce del diritto di cui al paragrafo 1, nella misura in cui la legislazione ivi vigente prevede tale effetto per i brevetti nazionali.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art38 · fonte su Normattiva