[1]di Stati terzi
[2]Il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', puo' invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunita' economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione alla presente convenzione sulla base di una convenzione speciale, da concludersi tra gli Stati contraenti della presente convenzione e detto Stato, al fine di stabilire le condizioni e le modalita' di applicazione della presente convenzione a detto Stato.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
