1. La presente convenzione e' aperta all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunita' economica europea. 2. Gli strumenti relativi all'adesione alla presente convenzione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato, sempreche' sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sul brevetto europeo o la sua adesione a quest'ultima. 3. Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' economica europea deve aderire alla presente convenzione. 4. Una convenzione speciale potra' essere conclusa tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente al fine di determinare le modalita' di applicazione della presente convenzione rese necessarie dall'adesione di detto Stato.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
