Ogni Stato contraente conserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della sua sicurezza.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art21 · fonte su Normattiva