- 1)L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati contraenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti, la pubblica sanita' e la tutela del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi e delle immunita' e agevolazioni previste dal presente protocollo.
- 2)La procedura di cooperazione di cui al paragrafo 1 potra' essere precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 25.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
