• 1)L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati contraenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti, la pubblica sanita' e la tutela del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi e delle immunita' e agevolazioni previste dal presente protocollo.
  • 2)La procedura di cooperazione di cui al paragrafo 1 potra' essere precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 25.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art20 · fonte su Normattiva