Nessuno Stato contraente e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli articoli 12, 13, 14 lettere b), e) e g), e all'articolo 15, lettera c):

  • a)ai propri cittadini;
  • b)alle persone che, al momento in cui entrano in servizio presso l'Organizzazione, hanno residenza stabile in questo Stato e non sono agenti di un'altra organizzazione intergovernativa il cui personale viene incorporato nell'Organizzazione.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~protocollo-art22 · fonte su Normattiva