del deposito ed effetti della domanda internazionale
- 1)L'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, sempre che esso constati che, all'atto del ricevimento:
- i)il depositante non e' manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalita', del diritto di depositare una domanda internazionale presso l'ufficio ricevente;
- ii)la domanda internazionale e' redatta nella lingua prescritta;
- iii)la domanda internazionale contiene almeno gli elementi seguenti:
- a)una indicazione secondo la quale e' stata depositata quale domanda internazionale;
- b)la designazione di almeno uno Stato contraente;
- c)il nome del depositante, indicate nel modo prescritto;
- d)una parte che, a prima vista sembri costituire una descrizione;
- e)una parte che, a prima vista, sembri costituire una o delle rivendicazioni. 2-a) Se l'ufficio ricevente constata che la domanda internazionale non risponde, all'atto del ricevimento, alle condizioni elencate al paragrafo 1), esso invita il depositante, conformemente al regolamento d'esecuzione, a fare la necessaria correzione.
- b)Se il depositante ottempera a questo invito, conformemente al regolamento d'esecuzione, l'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta.
- 3)Fatto salvo l'articolo 64.4, ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i a iii) del paragrafo 1), ed alla quale e' stata riconosciuta una data di deposito internazionale, ha, a decorrere dalla data del deposito internazionale, gli effetti di un deposito nazionale regolare in ciascuno degli Stati designati; questa data va intesa data di deposito effettiva in ciascun Stato designato.
- 4)Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i) a iii) del paragrafo 1), e' considerata come avente valore di un deposito nazionale regolare ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
